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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d)
dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data
23 maggio 1955, e' autorizzato il prelevamento di somme fino
all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti
industriali, nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla
legge 12 febbraio 1955, n. 38.