Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 59 del 08/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1957)
Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio  relativo  ai pagamenti delle somme dovute a titolo di
restituzione  della  imposta  generale  sull'entrata e dei diritti di
confine  sui  prodotti industriali esportati, puo' essere accentrato,
con  decreto  emanato  dal  Ministro  per  le finanze di concerto con
quello  per  il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per
il  Piemonte,  di  Aosta  per  la  Valle  d'Aosta,  di  Milano per la
Lombardia,  di  Trento  per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il
Veneto,  di  Trieste  per  il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la
Liguria,  di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana,
di  Perugia  per  l'Umbria,  di  Ancona per le Marche, di Roma per il
Lazio,  di  L'Aquila  per  gli  Abruzzi  e  Molise,  di Napoli per la
Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la
Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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