Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 602 del 14/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1957)
Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.
Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956
risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della
salina di Cervia, e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale
salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di operaio. Le
disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale
salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli
anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli
anni 1955 e 1956.
Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di
eta' stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato
con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.
I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo
non possono in ogni caso superare le 144 unita' corrispondenti al
numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai
fini giuridici dal 1 marzo 1956 ed ai fini economici dal 1 aprile
1957.
Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non
possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla
quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso
indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore
di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante
le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate
in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della
campagna salifera.
Il servizio prestato in qualita' di operaio temporaneo dai
salariati di cui al primo comma del presente articolo e', utile ai
fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
