Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 615 del 26/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1957)
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374,
recante norme integrative del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n.
645 e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
Al preambolo terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 17
febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive
modificazioni;
All'art. 1, dopo le parole: "approvato con regio decreto 27
febbraio 1936 n. 645", sono aggiunte le parole: "e successive
modificazioni";
All'art. 1, dopo le parole: "approvato con regio decreto 19 luglio
1941, n. 1198", sono aggiunte le parole: "sentito comunque, il
Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
L'art. 2 e' collocato dopo l'art. 3.
All'art. 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i
seguenti:
Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del
preavviso notificato ai fini di riscatto di concessione telefoniche
ad uso pubblico la Amministrazione procedera' alla dichiarazione di
riscatto con le modalita' stabilite dall'art. 168 del Codice postale
e delle comunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936,
n. 645, e successive modificazioni.
La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di
questo, che non essere posteriore di giorni dieci al termine del 31
dicembre previsto nel comma precedente.
All'art. 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, sono
sostituite le parole: dei beni riscattati.
All'art. 5, primo comma, alle parole: "a rilevare le cose
riscattate", sono sostituite le parole: "a rilevare i beni
riscattati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
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