Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 657 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.
Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, gia' integrato
dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e'
sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul
livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e'
minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per
ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976,
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un
elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
La predetta Commissione ha altresi' facolta' di includere
nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non
limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni
di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti,
per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai
sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
La Commissione censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla
Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.
Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere
l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti
ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto
l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.
Tale competenza e' demandata alla Commissione censuaria centrale
nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali
interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani
contigui appartenenti a due o piu' Province".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI
ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
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1952
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