Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 657 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  1  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991, gia' integrato
dall'art.  12  del  decreto  Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e'
sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione  della presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della  loro  superficie  al  di sopra dei 600 metri di altitudine sul
livello  del  mare  e  quelli  nei  quali  il dislivello tra la quota
altimetrica  inferiore  e la superiore del territorio comunale non e'
minore  di  600  metri,  sempre  che  il reddito imponibile medio per
ettaro,  censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n. 976,
maggiorati  del  coefficiente  12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
  La  Commissione  censuaria  centrale  compila e tiene aggiornato un
elenco  nel  quale,  d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
  La  Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
  La   predetta   Commissione   ha  altresi'  facolta'  di  includere
nell'elenco  stesso  i  Comuni,  o  le  porzioni di Comune, anche non
limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni
di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  presentino  pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati  montani  nel  catasto agrario ed a quelli riconosciuti,
per  il  loro  intero  territorio,  danneggiati per eventi bellici ai
sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
  La  Commissione  censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla
Commissione  censuaria  centrale  per  la  inclusione  nei  territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.
  Spetta  inoltre  alla Commissione censuaria provinciale suddividere
l'intero  territorio  montano  della  Provincia  in  zone costituenti
ciascuna  un  territorio  geograficamente  unitario ed omogeneo sotto
l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.
  Tale  competenza  e'  demandata alla Commissione censuaria centrale
nei  casi  in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali
interessate,  la costituenda zona debba comprendere territori montani
contigui appartenenti a due o piu' Province".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - COLOMBO - MEDICI
                                                 ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
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