Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 673 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1957)
Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  dipendenti  dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,
rivestiti  delle  qualifiche  indicate  nella  tabella  allegata alla
presente  legge,  sono  conservati  in  servizio  per altri due anni,
qualora  ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento
dei  limiti  massimi di eta' di anni 58 e di anni 60, previsti per il
loro  collocamento  a  riposo  dall'art.  83  d)  del regolamento del
personale  ferroviario,  approvato  con  regio decreto-legge 7 aprile
1925,  n.  405,  e successive modificazioni, e conservino i requisiti
fisici  richiesti  per  l'espletamento  completo delle mansioni della
loro qualifica.
  La presente legge e' applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui
collocamento  a  riposo in base al citato art. 83 d) sarebbe avvenuto
con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957.
  Nella   prima  applicazione  della  legge  l'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato ha facolta':
    a)  di  accettare  fino a trenta giorni dalla pubblicazione della
legge  nella  Gazzetta  Ufficiale le domande presentate anche dopo la
decorrenza  del  collocamento a riposo in base al ripetuto art. 83 d)
sempreche' tale decorrenza non sia anteriore al 1 agosto 1957;
    b)  di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge
nella  Gazzetta  Ufficiale,  termini  piu'  brevi  di  quello normale
suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                             ZOLI - ANGELINI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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