Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 688 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1957)
Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.   171   del  Codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Nelle  concessioni  a  privati  di stazioni radioelettriche per la
realizzazione  di  ponti  radio,  i  relativi canoni sono determinati
nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
    1)  lunghezza  complessiva del collegamento, ottenuta sommando la
lunghezza  delle  singole  tratte  comprese  tra  le  varie  stazioni
terminali e ripetitrici;
    2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
    3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
    4) numero delle frequenze assegnate;
    5)   tipo  di  collegamento  (telegrafico,  telefonico,  simplex,
duplex, circolare, ecc.);
    6)  esistenza  o  meno, nelle localita' da collegare, di servizio
telefonico pubblico;
    7)  volume  presunto  del  traffico  in  rapporto  allo  scopo  e
all'importanza del collegamento;
    8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
  "I  canoni  non potranno comunque superare l'importo annuo presunto
corrispondente in unita' telefoniche.
  "I  canoni  predetti  debbono essere ridotti del 25 per cento per i
ponti  radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico
richiesto  dal  successivo art. 251 sia attinente in modo particolare
alla sicurezza delle persone.
  "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della
parola,  scritta  o  parlata,  ma  esclusivamente  alla  trasmissione
automatica  di  segnali  riferenti  ad  eventi  naturali  o  fasi  di
lavorazione  o  all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del
concessionario,  il  canone e' determinato in conformita' dell'art. 7
del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio
1947, n. 642".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                                  ZOLI - MATTARELLA -
                                                     MEDICI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022