Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 700 del 03/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1957)
Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
di  cui  alle  qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi
indicati  nella  tabella medesima sostituiscono - dal 1 aprile 1957 -
quelli  previsti  dalla  tabella  di  cui  all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando,
in  quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Nella   prima   applicazione   della,   presente   legge,   ai   fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo
comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel
grado  e  qualifica  rivestiti  alla  data di entrata in vigore della
legge  stessa,  tenendo  conto  delle  cause  che  hanno  determinato
acceleramento  o  ritardo  nell'assegnazione degli aumenti normali di
stipendio.
  Ai  dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della
presente  legge,  competa  nella  qualifica  rivestita  alla  data di
entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello
che  sarebbe  loro  spettato  qualora  fossero  stati promossi a tale
qualifica  soltanto  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla data
predetta,  e'  attribuito,  a  decorrere dalla medesima, quest'ultimo
stipendio.
  Qualora  lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse
inferiore  a  quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse
avuto  alcuna  promozione,  viene  attribuito,  dal 1 aprile 1957, lo
stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore
a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.
  Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi
l'anzianita'  per  i successivi aumenti biennali decorre dal 1 luglio
1956 o dalla data della promozione se successiva.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022