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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 700 del 03/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1957)
Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
di cui alle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi
indicati nella tabella medesima sostituiscono - dal 1 aprile 1957 -
quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Nella prima applicazione della, presente legge, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo
comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel
grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della
legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato
acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di
stipendio.
Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della
presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data di
entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale
qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data
predetta, e' attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo
stipendio.
Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse
inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse
avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal 1 aprile 1957, lo
stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore
a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.
Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi
l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorre dal 1 luglio
1956 o dalla data della promozione se successiva.
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