Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 776 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1957)
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale di pendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale di pendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al
personale dipendente dai Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di
trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello
Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti
oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato
in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero
oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei Comuni con
popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5
ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto
con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della
legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata
ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti
inferiore alla indennita' forfetaria di cui al precedente comma
secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto
sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire,
in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si
verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il
grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di
appartenenza.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
