Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 776 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1957)
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale di pendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto  disposto  nei  commi e negli articoli successivi, al
personale    dipendente   dai   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  sono  applicabili  le  indennita' di missione e di
trasferimento  stabilite per il personale delle Amministrazioni dello
Stato.
  Al  personale  che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti
oltre  tre  chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato
in  comuni  con  popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero
oltre  cinque  chilometri  se  l'ufficio  e'  ubicato  nei Comuni con
popolazione  superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5
ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto
con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della
legge  29  giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata
ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno.
  Non  puo'  essere  corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
  Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti
inferiore  alla  indennita'  forfetaria  di  cui  al precedente comma
secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto
sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire,
in  casi  eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si
verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
  Al  personale  non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il
grado   iniziale   del   ruolo   corrispondente   alla  categoria  di
appartenenza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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