Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 777 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1957)
Provvidenze creditizie per la zootecnia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti  d'America  al  Governo  italiano, ai sensi del punto d)
dell'Accordo  sui  prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, e'
autorizzato  il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque
miliardi  di  lire,  da  destinare  alla  costituzione di un Fondo di
rotazione  per  finanziamenti  a favore esclusivo di agricoltori, con
precedenza  a  piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di
favorire  la produzione di animali da carne, nonche' il miglioramento
della  lavorazione, della conservazione e del commercio (delle carni,
del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per
l'acquisto  di  animali  da  allevamento,  di mezzi e di attrezzature
agricole,   di  mangimi,  e  di  quanto  altro  possa  occorrere  per
l'allevamento  di  animali  da  carne  e  del pollame, nonche' per la
costruzione   e   sistemazione   di   impianti   di  immagazzinaggio,
lavorazione e commercio di prodotti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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