Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 797 del 12/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 9 settembre 1957)
Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito
con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e' sostituito dal seguente:
  "L'esercizio  commerciale  del  porto  di  Venezia  e'  affidato al
Provveditorato al porto.
  Il   Provveditorato  e'  persona  giuridica  di  diritto  pubblico,
soggetto  alla  vigilanza  e  alla  tutela del Ministero della marina
mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:
    a)  gestione  delle  operazioni  di  sbarco,  imbarco, trasbordo,
deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della
mano  d'opera  che  vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli
uffici  del  lavoro  portuale,  ai comandanti di porto e ai direttori
marittimi,  con  l'osservanza  delle norme contenute nel Codice della
navigazione e del relativo regolamento;
    b)   gestione  dei  depositi  franchi,  dei  punti  franchi,  dei
magazzini  generali,  dei  depositi  fiduciari  e  di  altri analoghi
stabilimenti  che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali
marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
    c)  concorso  alla  gestione  dei  mezzi di trasporto ferroviario
secondo  gli  accordi  conclusi  con l'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato;
    d)  gestione  dei  suoli,  degli  spazi acquei e degli edifici di
pertinenza  del  demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di
porto  e  sotto  l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice
della  navigazione e nel regolamento per la sua esecuzione in materia
di concessioni;
    e)  manutenzione  delle  opere  e  degli  impianti di arredamento
portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
    f)  studi  e  provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici
del porto;
    g)  coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del
Provveditorato al porto.
  Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la
gestione  di  aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia
di Venezia".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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