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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito
dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le
sovvenzioni da accordarsi alla Societa' anonima per le ferrovie dei
Sud-est per l'attuazione de piano di ammodernamento delle ferrovie
della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio
1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge
medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1 luglio
1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre
anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire
2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a
decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.
Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e
di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle
linee automobilistiche in con cessione alla Societa' medesima nella
penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16
dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio
decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25
aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni
previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.