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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto
alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza
marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n.
1595, puo' (chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato
anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso
le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonche' presso
le societa' di navigazione contemplate dall'art. 1 del regio decreto
16 settembre 1937, n. 1842.
La facolta' di cui sopra, dovra' essere fatta valere in costanza
del rapporto di lavoro potra' altresi' essere esercitata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro
che alla predetta data abbiano gia' risolto il rapporto d'impiego o
dai loro superstiti.
Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno
decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione
della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande
pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La somma da versare per il riscatto sara' ragguagliata alla riserva
matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla
retribuzione massima prevista dall'art. 5 del regio decreto 16
settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31
luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione
della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a
tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.
L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente
articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale
(lei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di
servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA