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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 976 del 09/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1957)
Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della cittae del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.
Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della cittae del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico
cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano,
Palazzo; Petrignano, Sterpeto, Bocca Sant'Angelo, San Gregorio,
Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano,
Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno
delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al
centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno
alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di
100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello
Stato:
a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e
d'arte;
b) la sistemazione o l'apertura, delle strade di accesso ai
Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonche' quelle di
allacciamento tra i medesimi.
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