Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 983 del 17/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1957, n. 269)
Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   quarto  comma  dell'art.  338  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
cosi' modificato:
  "Puo'  altresi'  il  Prefetto,  su motivata richiesta del Consiglio
comunale,  deliberata  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri  in
carica,  e  previo  conforme  parere  del  Consiglio  provinciale  di
sanita',  quando  non  vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano
gravi  e  giustificati  motivi,  ridurre  l'ampiezza  della  zona  di
rispetto  di  tale  cimitero, delimitandone il perimetro in relazione
alla   situazione   dei   luoghi,  purche'  nei  centri  abitati  con
popolazione  superiore  ai  20.000  abitanti il raggio della zona non
risulti  inferiore  ai  100  metri ed almeno a 50 metri per gli altri
Comuni".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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