Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 104 del 20/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1958)
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per le finanze ha facolta' di disporre che le domande
di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli
posti  in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a
stralcio.
  La  liquidazione  a  stralcio e' ammessa per le sole quote comprese
nelle  domande  di  rimborso  tempestivamente  presentate  sino al 30
giugno    1956,    per    le    quali   la   procedura   a   giudizio
dell'Amministrazione  sia  esaurita  e  sulle  quali  l'Intendenza di
finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.
  Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle
finanze,  debbono  essere  presentate  alla  competente Intendenza di
finanza  entro  il  termine di novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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