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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio
1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e sino a 65
anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni
richieste per l'applicazione dell'art. 84 della suddetta legge fra il
1 gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.