Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1175 del 30/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1959 n. 11)
Esami di abilitazione alla libera docenza.
Esami di abilitazione alla libera docenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza e' prescritto il
possesso di laurea conseguita, presso una Universita' od Istituto di
istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In
casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art.
3 della presente legge, puo' essere tuttavia ammesso agli esami per
il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da
meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea puo'
prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il
35° anno di eta'.
L'abilitazione alla libera docenza puo' conseguirsi solo per le
discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle
Facolta'.
Le singole Facolta' possono chiedere che siano concesse libere
docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facolta' decide il
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera
docenza, non puo' chiedersi di partecipare agli esami per piu' di una
disciplina.
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