Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 129 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1958)
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari
1957-58,  1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito
delle  spese  sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno
entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:
a) per l'indennita  speciale giornaliera  di pubblica
sicurezza, ai funzionari di pubblica  sicurezza, agli
ufficiali, sottufficiali  e  militari  di truppa  dei
carabinieri e agli  ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del  Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ L. 40.000.000
b) per l'indennita  giornaliera di ordine pubblico ai
funzionari  di  pubblica  sicurezza, agli  ufficiali,
sottufficiali, e  militari di  truppa  dell' Arma dei
carabinieri, agli  ufficiali, sottufficiali, graduati
e  guardie  del  Corpo   delle  guardie  di  pubblica
sicurezza............................................ "  60.000.000
c) per spese per  trasferte e rimborso spese di tras-
porto ai funzionari di  pubblica sicurezza, all' Arma
dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del-
la  forza pubblica  per servizio  fuori di  residenza
- Indennita di missione e rimborso spese di trasporto
agli ufficiali delle guardie  di pubblica sicurezza -
Indennita di marcia agli appartenenti al  Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza........................ "  40.000.000

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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