Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 129 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1958)
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari
1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito
delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno
entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:
a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica
sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ L. 40.000.000
b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai
funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei
carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati
e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ " 60.000.000
c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras-
porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma
dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del-
la forza pubblica per servizio fuori di residenza
- Indennita di missione e rimborso spese di trasporto
agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza -
Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
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