Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 130 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1958)
Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani,  profughi  dai  territori ceduti allo Stato
jugoslavo  con  il  trattato di pace e dalla zona B del territorio di
Trieste,  che  siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  equiparati  agli  invalidi
previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle
precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e
dell'assunzione  in  servizio  presso  l'Amministrazione autonoma dei
monopoli   di  Stato,  subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti
richiesti  dalle  vigenti  disposizioni per l'assunzione nei pubblici
impieghi.
  A  parita'  di  merito,  le  precedenze istituite con il precedente
comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti
di guerra.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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