Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 141 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1958)
Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.
Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla
concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n.
516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1 ottobre 1951,
n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni
che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in
applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti,
verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di
Forli' che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e
19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre
1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.
E', altresi', autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per la
concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d),
del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla
riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprieta'
privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel
precedente comma, ove applicabili, e sempreche' al ripristino dei
fabbricati stessi non siasi gia' provveduto in applicazione del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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