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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 160 del 18/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1958)
Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.
Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi
nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16
giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono
fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo
comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69
della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali
periodi dalla cessazione dal servizio permanente.
Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole
di accertamenti sanitari sull'idoneita' fisica ai relativi servizi ed
ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi
nelle suddette condizioni.
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