Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 166 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  supplementare  prevista dalla legge 29 dicembre 1930,
n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934,
n.  1015,  per  gli  ufficiali  della Marina militare e dalla legge 4
gennaio  1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, e'
corrisposta  agli  ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del
quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.
  In  relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa, il
termine  di  cui  al comma precedente puo' essere ridotto con decreto
del   Ministro   per   la   difesa,  su  proposta  del  Consiglio  di
amministrazione di ciascuna Cassa medesima.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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