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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro per i lavori
pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n.
409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione
superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non
abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante
l'applicazione delle supercontribuzioni, e' concesso un contributo in
capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo
residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi
dovute per rette di spedalita' consumate durante il periodo dal 15
luglio 1943 al 31 dicembre 1947;