Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 173 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo
1952,  n.  137,  modificata  con  la legge 17 luglio 1954, n. 594, e'
concessa  fino  al  31  dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani
appartenenti  alle  categorie  indicate  ai  nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1
della  citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica
di  profugo  riconosciuta  a  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.
  Salvo  particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio
coloro che:
    a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
    b)  abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla
legge  4  marzo  1952,  n.  137,  e  successive modificazioni, per un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
  Sono  del  pari  esclusi  coloro che risultino fruire di redditi di
qualsiasi  natura  e  provenienza,  per  un  ammontare complessivo di
almeno  lire  diecimila  mensili,  per  ciascun  componente di nucleo
familiare.  Per  profughi  isolati  tale  misura  e'  elevata  a lire
quindicimila mensili.
  Il  premio  di  primo  stabilimento  di  lire  50.000,  nonche'  il
trattamento  assistenziale  previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo
1952,  n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno
dopo  l'entrata  in  vigore  della presente legge ancorche' non siano
ricoverati  nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i
cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti
in  Tripolitania,  i  quali abbiano fruito delle provvidenze previste
dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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