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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 174 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli
alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case
di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come
segue:
categoria A alberghi di lusso;
categoria B alberghi di I categoria;
categoria C alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria;
categoria D alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria;
categoria E alberghi di IV categoria e pensioni di 3ª categoria;
categoria F locande in genere.
L'imposta e' esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente
tariffa:
categoria A.............................................. L. 200
" B.............................................. " 120
" C.............................................. " 80
" D.............................................. " 50
" E.............................................. " 20
" F.............................................. " 10
Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni
consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.
Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri
alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che
vi dimorano l'imposta e' dovuta, per tutta la durata del soggiorno
purche' non superi i 120 giorni' da quello dell'arrivo, nelle misure,
fisse individuali di lire 3000 per la 1ª categoria, di lire 2000 per
la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª Se la durata del
soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate
o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta e' dovuta in
misura fissa, e' inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista
dall'art. 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la
imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:
categoria I lire 80;
categoria II lire 60;
categoria III lire 30;
categoria IV lire 10.
Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti
delle case per ferie, degli alberghi per la gioventu', dei campeggi,
dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di
giorni venti.
Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a
favore di determinate localita' secondo lo art. 6, lettera b) del
regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i
limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote
fisse.
La classificazione degli alberghi, pensioni e locande e' quella
risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo
in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n.
975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato
con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella
legge 18 gennaio 1939, n. 382.
La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi
suindicati, nonche' delle ville, degli appartamenti, delle camere
ammobiliate e degli altri alloggi in genere,- e' determinata, tenuto
conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente
provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di
cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria
competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Nel caso che detti alloggi siano situati in localita' non
riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia
intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai
sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,
convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al
precedente comma e' espresso dal Comune.
Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello
dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale
per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo puo'
procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.
Le case per ferie, gli alberghi per la gioventu' ed i campeggi sono
classificati fra gli alloggi di IV categoria.
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