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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, numero 804,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e'
sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai
sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi
guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella
misura e con le stesse modalita' di concessione, stabilite in ogni
tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza.
Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia
stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli
oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennita' mensile di L.
900".
Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge e'
abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA