Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 176 del 06/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero.
Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di
servizio o all'estero compiute dal personale delle Amministrazioni
dello Stato e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per
cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e'
compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in
servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo
del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo.
Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente
per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete
l'indennita' chilometrica di cui all'art. 10 della legge 29 giugno
1951, n. 489. La stessa indennita' compete anche per i viaggi
all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti
gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.
Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli
estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per
conto dello Stato.
L'indennita' supplementare non si applica, sul supplemento per
treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli
altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale
biglietto di viaggio, ancorche' ammessi a rimborso.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresi'
per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
E' soppresso l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio
contemplato da precedenti disposizioni in materia.
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