Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 190 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1958)
Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito
dal seguente:
"Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze
analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai
requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio
presentera' immediata e circostanziata denuncia alla autorita'
giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il
certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato
l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il
sequestro della merce ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante
apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita'
giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza
nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di
ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di
comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa
erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
