Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 208 del 11/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sindaci  dei  Comuni  puo'  essere  corrisposta  una indennita'
mensile  di  carica  da  fissarsi  dal  Consiglio  comunale,  entro i
seguenti limiti:


1) Comuni fino a 1.000 ab. fino a L. 5.000
2) " da 1.001 3.000 " " " 10.000
3) " " 3.001 10.000 " " " 30.000
4) " " 10.001 30.000 " " " 50.000
5) " " 30.001 100.000 " " " 70.000
6) " " 101.000 250.000 " " " 120.000
7) " " 250.001 500.000 " " " 160.000
8) con oltre 500.000 " " " 200.000

  Il  limite  previsto  al  numero  5  si applica anche ai sindaci di
Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano
capoluoghi di Provincia.
  L'indennita'  suddetta,  qualora  non  venga attribuita al sindaco,
puo'   essere   assegnata,   nei  limiti  indicati  nel  primo  comma
all'assessore anziano o delegato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022