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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Possono chiedere di conseguire, con le modalita' indicate dal
regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge
15 dicembre 1955, n. 1440, per le materie tecniche e disegno nelle
scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale
statali, pareggiate o legalmente riconosciute anche gli insegnanti
non di ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in
possesso di diploma di perito industriale e si trovino nelle altre
condizioni stabilite dallo stesso art. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA