Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 241 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1958)
Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salva  restando  la  disposizione  dell'art.  9  del testo unico 17
luglio  1910,  n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al
portatore    o   a   persona   determinata   e   sono   rappresentate
rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.
  I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di
cedole  per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli
nominativi  consistono  in  certificati  delle iscrizioni di rendita,
muniti  di  una  serie  di  tagliandi  di  ricevuta o di un foglio di
compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.
  I  titoli  misti  attualmente  in circolazione saranno tramutati in
nominativi  in  sede  di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad
essi unite.
  E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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