Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 251 del 14/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1958)
Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.
Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' sostituito dal
seguente:
"L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi
antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i
requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10
gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Universita'
italiana;
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste
dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso
eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non interiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.
All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami
scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario
dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi
dal Ministro.
Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro,
ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole
centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della
durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei,
conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base
alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una
sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora
riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del
rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta
all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento
goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una
Commissione presieduta da un prefetto di la classe in servizio presso
il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole
centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio
presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di
consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario".
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