Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 260 del 25/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1958)
Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  11 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
  "Tutte  le  citazioni,  i  ricorsi  e qualsiasi atto di opposizione
giudiziale,   nonche'  le  opposizioni  ad  ingiunzione  e  gli  atti
istitutivi  di  giudizi  che  si  svolgono innanzi alle giurisdizioni
amministrative  o  speciali,  od  innanzi agli arbitri, devono essere
notificati   alle   Amministrazioni   dello  Stato  presso  l'ufficio
dell'Avvocatura  dello  Stato  nel  cui distretto ha sede l'autorita'
giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del
Ministro competente".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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