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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente
legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio
o in locali di cui abbiano la disponibilita' - anche con l'aiuto dei
familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata - lavoro
subordinato comunque retribuito, per conto di uno o piu'
imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature
proprie o fornite dall'imprenditore.
I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito
registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, a norma dell'art. 8 della presente legge.
Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i
sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in
locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di
tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono
all'imprenditore un compenso.
Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956,
n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a
domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria
abitazione o presso il committente.