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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli
infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi
i portantini), nonche' di quello assunto ai sensi degli articoli
22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le
Universita' e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle
cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da
stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con quello per il tesoro, e' estesa la indennita' di
profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953.
Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio.
Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio.