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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 287 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario
delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore in
servizio da data anteriore al 12 dicembre 1957, e' inquadrato nelle
categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive
disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti
richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo
trattamento economico.
Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello
richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni
espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui da' accesso il
titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde
dal titolo di studio purche' si siano esplicate le mansioni
corrispondenti.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto
della anzianita' di servizio maturata dagli interessati a far tempo
dalla assunzione presso le Universita'.
L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data
del 1 luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1
luglio e il 1 dicembre 1957.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata gia'
conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e
26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di
decorrenza della nomina stessa.
Il servizio prestato alle dipendenze delle Universita' ed Istituti
di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo e'
utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
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