Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 287 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  non  di  ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario
delle  Universita'  e  degli  Istituti  di  istruzione  superiore  in
servizio  da  data anteriore al 12 dicembre 1957, e' inquadrato nelle
categorie  di  impiego  non  di  ruolo  statale  previste  dal  regio
decreto-legge   4   febbraio   1937,   n.  100,  e  dalle  successive
disposizioni,  con  l'osservanza  delle norme concernenti i requisiti
richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo
trattamento economico.
  Qualora  il  titolo  di  studio  non  sia  corrispondente  a quello
richiesto  per  l'inquadramento  nel  ruolo  relativo  alle  mansioni
espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui da' accesso il
titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde
dal   titolo  di  studio  purche'  si  siano  esplicate  le  mansioni
corrispondenti.
  Ai  fini  dell'attribuzione  degli  aumenti biennali si tiene conto
della  anzianita'  di servizio maturata dagli interessati a far tempo
dalla assunzione presso le Universita'.
  L'inquadramento  di  cui al presente articolo ha effetto dalla data
del  1  luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1
luglio e il 1 dicembre 1957.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche nei
confronti  del  personale  tecnico  ed  ausiliario cui sia stata gia'
conferita  la  nomina  ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e
26-bis  della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di
decorrenza della nomina stessa.
  Il  servizio prestato alle dipendenze delle Universita' ed Istituti
di  istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo e'
utile   ai   fini  dell'applicazione  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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