Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 304 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1958)
Modifica all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Modifica all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e'
sostituito dal seguente:
"Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione
economica dello stipendio, con effetto dal 1 dicembre 1956, dal
giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno
di eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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