Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e'
inserito il seguente art. 13-bis:
"Al fine di accelerare la definizione delle operazioni
liquidatorie, il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto,
disporre il trasferimento di determinati crediti da mio ad altro
degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla presente legge, purche' all'originario creditore sia versato il
valore corrispondente.
Il Ministro per il tesoro puo', altresi', disporre, con proprio
decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro
degli enti predetti, purche' l'ente originario debitore fornisca,
mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca
d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento,
che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente
accertato e nella misura di tale accertamento.
I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
L'ente debitore e' liberato dalla obbligazione, anche senza
adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del
decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
societa' per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al
precedente art. 6, purche' lo Stato abbia la proprieta' dell'intero
capitale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANGELINI
- GONELLA - ANDREOTTI
- COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA