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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art.
110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte
dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401,
modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume
la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo
di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione
autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.