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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle
Universita' e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta
in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia
l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in
loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato
pone a disposizione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MORO -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA