Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 447 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1958)
Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.
Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli
altri Ministri interessati, sentita una Commissione parlamentare
composta di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti
delle due Camere, il testo delle norme occorrenti per disciplinare
l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprieta' degli alloggi di
tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico
dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le
vigenti disposizioni gia' non prevedano l'acquisto della proprieta'
da parte degli assegnatari, o lo subordinino al consenso del
Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto
potra' essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S.
Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai
seguenti criteri:
1) nella cessione in proprieta' deve essere preferito
l'assegnatario dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o
gli ascendenti e i discendenti conviventi non aventi autonomia
economica;
2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il
numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie
dell'alloggio. Non possono essere assegnati in proprieta' alloggi a
coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della
legge 12 marzo 1952, n. 113;
3) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al
valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento,
nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva
occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni. Per gli
alloggi costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i
terremotati, sara' apportata una maggiore riduzione, sempre che
l'assegnatario non possieda altro alloggio;
4) il prezzo di cessione puo' essere corrisposto in unica
soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento
di proprieta' non puo' avvenire anteriormente al pagamento
dell'ultima rata di prezzo;
5) possono essere prevedute congrue agevolazioni tributarie per
gli atti di cessione;
6) coloro che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo
prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'avvenuto
riscatto.
Le norme delegate possono prevedere la esclusione dalla cessione
della quota di alloggi che sara' ritenuta necessaria perche' gli enti
proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel
settore della edilizia popolare.
Sono in ogni caso esclusi dalla cessione gli alloggi di cui
all'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165; quelli la cui concessione sia essenzialmente
condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio
presso pubbliche Amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi
edifici nei quali hanno sede gli uffici delle Amministrazioni
predette.
Le somme ricavate dalla cessione in proprieta' degli alloggi di cui
alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi
alloggi di tipo popolare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
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