Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 469 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1958)
Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.
Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza
sanitaria, per qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in
favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni
dell'integrita' fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonche' di
coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera
b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati
incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata
legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª
categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
L'assistenza sanitaria e' dovuta anche per le persone di famiglia
dei suindicati invalidi.
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