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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 52 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1958)
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto - legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 89. - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio
graduale sulle somme riscosse, nell'esercizio finanziario,
determinato nelle seguenti misure:
sulle prime lire 1.270.000................... 28,35 %
da lire 1.270.001 a lire 2.000.00............ 4,95 %
da lire 2.000.001 a lire 5.000.000........... 3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000.......... 1,85 %
oltre lire 10.000.000........................ 1,55 %
Art. 91. - "La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio
finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire
420.000 quando risulti inferiore a tale somma.
Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione,
l'amministrazione potra' sopprimere la ricevitoria o trasformarla in
collettoria".
Art. 94. - "Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore
dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale
del lotto sara' presa a base la liquidazione dell'aggio risultante
dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91".
Art. 95. - "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico
dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti
dall'Amministrazione.
L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in
forma forfetaria, nella misura, corrispondente al 50 per cento
dell'aggio lordo spettante, liquidato ai sensi dei precedenti
articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. Il relativo importo sara'
prelevato insieme con gli acconti d'aggio.
L'Amministrazione del lotto puo' provvedere direttamente
all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul
rimborso forfettario di cui al secondo comma del presente articolo.
Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli
assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".
Art. 99. - "I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la
gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni
vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta
generale sul rispettivo aggio, diminuito come al secondo comma del
precedente art. 95, nella seguente misura:
dell'8 per cento per le ricevitorie di prima classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di terza classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di quarta classe.
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie ed i
commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per
cento della sola retribuzione per essi stabilita.
Tale ritenuta gravera' per meta' a carico del ricevitore, al quale
spetta l'obbligo di versare all'Ente lo intero contributo, salvo
rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.
Le modalita' del versamento saranno stabilite dal regolamento.
Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del
lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie
inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio
applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita
delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori di uso,
le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per
i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono
rimborsabili per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali".
Art. 100. - "Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni
eccedenti i primi 5.000.000 di lire annue e' attribuito alla Cassa
sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a
pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623,
trasferita ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 614,
nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare
dello Stato.
Ai fini di cui sopra, le gestioni di ciascun ricevitore inferiori
ad un anno sono ragguagliate ad anno intero".
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