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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza previsto dall'art. 3 del regio decreto 16 dicembre
1935, n. 2270, e' soppresso.
Il titolare del posto suddetto e', in via transitoria, mantenuto in
servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del
suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al
coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paglie e
retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del
trattamento economico del personale statale.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si
provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio
finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli
esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA