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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 55 del 20/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1958)
Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si
applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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