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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 790 del 06/08/1958 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1958 n. 193)
Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'annata agraria 1957-58 e sino al termine
dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di
una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i
canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con
riferimento al prezzo della stessa nelle province della Campania,
relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia passata in
giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto
1948, n. 1140, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25
per cento ad un massimo del 30 per cento.
In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la
Sezione specializzata per le controversie relative a rapporti di
affitto di cui all'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
determina la misura della riduzione stessa, entro i limiti sopra
indicati, sulla base delle particolari circostanze e delle
determinazioni della Commissione tecnica provinciale prevista
dall'art. 2 della legge medesima.
Qualora il canone sia composto parte in canapa e parte in altri
prodotti, o con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di
cui al presente articolo, salve le norme vigenti per i canoni
costituiti in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, si
applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento
al prezzo della stessa.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma primo,
della legge 3 agosto 1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11,
12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.
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1948
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1951
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