Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 790 del 06/08/1958 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1958 n. 193)
Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dall'annata  agraria  1957-58  e  sino  al  termine
dell'annata  agraria  in  corso al momento della entrata in vigore di
una  nuova  legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i
canoni  di  affitto  dei  fondi  rustici  convenuti  in  canapa o con
riferimento  al  prezzo  della  stessa nelle province della Campania,
relativamente  ai  quali  non  sia  intervenuta  pronuncia passata in
giudicato  delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto
1948,  n. 1140, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25
per cento ad un massimo del 30 per cento.
  In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la
Sezione  specializzata  per  le  controversie  relative a rapporti di
affitto  di  cui  all'art.  5  della  legge  18 agosto 1948, n. 1140,
determina  la  misura  della  riduzione  stessa, entro i limiti sopra
indicati,   sulla   base   delle   particolari  circostanze  e  delle
determinazioni   della   Commissione   tecnica  provinciale  prevista
dall'art. 2 della legge medesima.
  Qualora  il  canone  sia  composto parte in canapa e parte in altri
prodotti,  o  con riferimento ai prezzi dei medesimi, la riduzione di
cui  al  presente  articolo,  salve  le  norme  vigenti  per i canoni
costituiti  in  cereali  o con riferimento al prezzo dei medesimi, si
applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento
al prezzo della stessa.
  Si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 3, comma primo,
della  legge 3 agosto 1949, n. 476, e quelle di cui agli articoli 11,
12 e 13 della citata legge 18 agosto 1948, n. 1140.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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