Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 94 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1958)
Conferimento dei posti di commesso di dogana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   posti   di  commesso  nell'Amministrazione  delle  dogane  sono
conferiti  agli  appuntati  della Guardia di finanza ed ai finanzieri
presenti  al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servizio, con le
norme fissate dalle disposizioni in vigore.
  Le  riserve  di posti previste da altre leggi speciali in favore di
particolari  categorie  di  cittadini  non  possono  complessivamente
superare  la  meta'  dei  posti  di commesso da conferire a norma del
comma precedente.
  Se  in  relazione  a  tale limite si impone una riduzione dei posti
riservati  alle  predette particolari categorie di cittadini; essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.
  I  posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o
insufficienza  di  aspiranti  appuntati  o  finanzieri e di aspiranti
aventi  diritto  a  speciali riserve, sono conferiti con le modalita'
fissate  dall'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, e dall'art. 190 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                     ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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