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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il comune di Milano corrispondera' ogni anno alla Fabbrica del
Duomo per le esigenze della manutenzione e conservazione del
monumento un contributo pari al gettito di una addizionale da
sovrimporre all'imposta di famiglia nella misura di tre centesimi per
ogni lira di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura
di dieci centesimi per ogni lira d'imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n.
62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo sara' applicata
nella stessa misura di centesimi dieci.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA