Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 112 del 24/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1959 n. 82)
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9
maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti:
"Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto
merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi
soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il
territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a
condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa
ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A,
al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e
successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad
un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento
col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione
abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio
della Repubblica.
La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti
delle disposizioni di cui al precedente comma, e' quella risultante
dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o
dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1959
GRONCHI
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